
Chi Siamo
A.R.Card Onlus
La Fondazione A.R.CARD ONLUS è un ente no profit, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Firenze. Attiva da oltre 20 anni nel campo della ricerca in cardiologia con importanti studi sulla ischemia cardiaca e le cardiomiopatie, grazie ad un accordo con l’Università di Firenze è dal 2019 organicamente integrata nel Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica (DMSC), Dipartimento Universitario referente per il Settore MED/11- Malattie dell’apparato cardiovascolare.
Scopi e principi
- Sostenere le attività di ricerca scientifica in cardiologia
- Migliorare la qualità della vita di chi è affetto da patologie cardiovascolari
- Sostenere l’innovazione
- Valorizzare da un punto di vista umano e professionale coloro che operano nel campo della sanità pubblica
- Migliorare continuamente la qualità della ricerca

La Struttura
Un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri e un Comitato scientifico composto da 5 membri.
In Fondazione lavorano 2 dipendenti.
Approfondimenti
STATUTO
Art. 1 – La Fondazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (ETS) a seguito dell‘iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale che dovrà avvenire con le modalità ed i tempi necessari per non perdere le agevolazioni ex D. Lgs. 460/1997, senza poter fruire del regime agevolato per gli ETS.
La Fondazione ha sede in Firenze.
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 2 – La Fondazione ha ad oggetto lo svolgimento di attività senza fini di lucro, volte all’esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale, nei settori della ricerca scientifica, biomedica e sanitaria di particolare interesse sociale, quale supporto all’attività sanitaria assistenziale, ivi compresa la promozione dell’aggiornamento in campo sanitario.
In particolare, la Fondazione è rivolta ad effettuare studi e ricerche nel campo della cardiologia e delle altre scienze e discipline che a questa possono essere di supporto o di ausilio e promuoverne la divulgazione dei risultati, in relazione alle utilità da essa ritraibili dal servizio sanitario.
Le attività della Fondazione sono svolte in diretto e costante coordinamento con il Dipartimento di Medicina Sperimentale eClinica dell’Università di Firenze
La Fondazione sostiene, anche economicamente, le iniziative di ricerca del Dipartimento, finanzia borse di studio, nonché soggiorni di ricercatori italiani e stranieri presso il Dipartimento dell’Università di Firenze.
L’attività della Fondazione comprende:
a1) preparazione di progetti di ricerca ed esecuzione di studi relativi a modalità diagnostiche e ad interventi terapeutici;
a2) organizzazione di congressi, seminari o corsi;
a3) preparazione di pubblicazioni scientifiche.
Inoltre, la Fondazione potrà fornire ulteriori supporti all’attività assistenziale delle strutture cardiologiche e cardiochirurgiche del sistema sanitario nazionale: finanziando l’acquisizione di strumentazioni diagnostiche e terapeutiche, strumentazioni per l’elaborazione dati e il supporto gestionale, beni per il conforto dei ricoverati; favorendo l’aggiornamento di studiosi, ricercatori, personale sanitario medico e paramedico nel settore della cardiologia e delle scienze ad essa collegate; finanziando la partecipazione a corsi, stages, congressi e l’acquisizione di periodici, libri e materiale didattico. Le borse di studio potranno essere istituite a favore di studiosi e di ricercatori ad ogni livello. Tali borse di studio potranno essere deliberate anche per necessità personale di studiosi e di ricercatori al fine di migliorare l’attività assistenziale delle strutture cardiologiche e cardiochirurghiche del Sistema Sanitario Nazionale.
La Fondazione – attraverso il Comitato Scientifico ed il Consiglio di Amministrazione – svolgerà una ricerca mirata facendo di volta in volta un esame approfondito del settore per individuare la necessità del momento e le prospettive future dirette al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.
La Fondazione può svolgere altresì attività di propaganda divulgativa al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica verso il settore della ricerca scientifica anche per incentivare la contribuzione sovvenzionatoria.
Alla Fondazione è fatto espresso e tassativo divieto:
– di svolgere attività ulteriori e diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e accessorie, integrative e che siano secondarie e/o strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
– di svolgere le attività con modalità incompatibili con il perseguimento di fini di solidarietà sociale.
La Fondazione intende promuovere ed accogliere il sostegno e l’apporto, anche economico, di tutti coloro che manifestino interesse per le attività di utilità e rilevanza sociale che essa svolge.
Tale sostegno ed apporto, del tutto spontanei e gratuiti, non daranno peraltro vita ad alcun rapporto, relazione o vincolo giuridico di carattere partecipativo od associativo con i soggetti da cui promanano e nei confronti della Fondazione.
La Fondazione potrà inoltrare ai soggetti sostenitori, denominati “Amici del Cuore”, periodiche ed apposite comunicazioni sulla sua attività e sulle relative iniziative.
Art. 3 – Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale, quale risulta dall’atto costitutivo.
Tale patrimonio potrà venire incrementato con donazioni legati erogazioni e contributi sia pubblici che privati di quanti abbiano sensibilità ad interesse al potenziamento dell’istituzione.
Per lo svolgimento della propria attività ed il conseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone:
– delle rendite patrimoniali al netto delle spese di gestione;
– dei contributi e finanziamenti erogati da Enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da enti privati, destinati alla gestione.
– delle donazioni, legati e altre gratuità ricevute da terzi.
– dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l’attività della Fondazione.
– di eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali o direttamente connesse, ivi compreso l’eventuale sfruttamento, mediante l’ottenimento di brevetti o la partecipazione agli stessi, di procedimenti originali che siano risultato degli studi intrapresi per iniziativa della Fondazione.
La Fondazione tenderà a dotare di opportuni finanziamenti, ricercandoli presso Enti pubblici, privati o presso persone fisiche, gli studi e le ricerche (e quindi gli studiosi ed i ricercatori) secondo gli scopi della Fondazione stessa, sempre nel rispetto del principio di coordinamento con il Dipartimento.
La destinazione specifica di tali fondi e le sedi presso le quali dovranno essere svolti gli studi e le ricerche potranno essere determinati sia dall’intenzione dell’Ente o persona che avrà reso disponibile i fondi, sia dalla Fondazione stessa su proposta del Comitato Scientifico dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione.
I finanziamenti potranno riguardare sia l’acquisto di strumentazioni, il pagamento di materiali o di beni di consumo, le spese di pubblicazione sia le prestazioni di personale tecnico (ricercatori, studiosi) ed amministrativo, sia l’istituzione di borse di studio.
Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme eventualmente versate dai Fondatori a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative.
Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, in conformità a quanto disposto dall’ordinamento civile.
Art. 4 – E’ fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita della Fondazione; è fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; è fatto altresì obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri Enti del terzo Settore rispondenti alle finalità proprie della Fondazione secondo quanto previsto dall’art.17.
Art. 4 bis – Sono Fondatori Promotori i soggetti risultanti dell’atto costitutivo della Fondazione.
Alla Fondazione possono successivamente aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore, altri enti e/o persone giuridiche che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che si obblighino al versamento di una somma di denaro o al conferimento di beni al Patrimonio, nella misura e nelle modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
I Fondatori possono, inoltre, versare annualmente un contributo in denaro, da determinarsi in sede di approvazione del Bilancio Preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione, che non costituisce incremento del patrimonio della Fondazione, salvo diversa ed espressa previsione.
In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore della Fondazione.
Art. 4 ter – Gli organi della Fondazione sono:
– Il Consiglio di Amministrazione.
– Il Presidente della Fondazione.
– L’Organo di controllo e di revisione.
– Il Comitato scientifico.
Art. 5 – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dal Comitato Scientifico.
I Consiglieri durano in carica cinque esercizi, e comunque fino ad approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio, a decorrere dalla nomina, e possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Art. 6 – Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, altrimenti dal Consigliere più anziano di età fra i Consiglieri.
Art. 7 – Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute a Firenze presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell’avviso di convocazione:
a) le riunioni ordinarie, annualmente per l’esame del conto consuntivo, per l’approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo.
b) le riunioni straordinarie, ogni qualvolta lo richiedano motivo di urgenza o di opportunità, e saranno convocate dal Presidente su propria iniziativa o a seguito di domanda fattane da almeno due Consiglieri, o infine per eventuale disposizione dell’Autorità Governativa.
Art. 8 – Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente prese con l’intervento della maggioranza dei componenti e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con le eccezioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 9 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto qualsiasi mezzo telematico che garantisca l’avviso di avvenuta ricezione da pervenire ai Consiglieri con preavviso di otto giorni, con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno da trattare. In caso di particolare urgenza, il Consiglio potrà essere convocato almeno tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in seduta telefonica o telematica purché ciascun consigliere dichiari di essere dotato degli appositi strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti.
La partecipazione dei consiglieri anche se in altra sede, rende comunque valida la seduta telematica. Sarà a cura del segretario, inviare il testo del verbale concordato telematicamente, a tutti i consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali, salvo si tratti di un verbale notarile.
Art. 10 – I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi membri, e sono sottoscritti da tutti gli intervenuti; quando alcuno degli intervenuti si allontani o si assenti o non voglia sottoscrivere il verbale di adunanza, ne verrà fatta menzione nel verbale stesso.
Art. 11 – Il Consiglio:
– provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed al suo funzionamento;
– nomina all’interno del Consiglio il Presidente e il Vice-Presidente;
– nomina l’Organo di controllo ed il Revisore, sussistendone l’obbligo;
– nomina, al di fuori del suo seno, il Direttore, se necessario, attribuendogli i compiti inerenti la sua mansione;
– nomina eventuali commissioni di lavoro e ne determina le funzioni specifiche;
– delega eventuali poteri ai membri del Consiglio Amministrazione;
– delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l’ammissione di altri Fondatori, determinandone la quota da versare a Fondo di dotazione;
– delibera sull’ammissione dei Partecipanti, valutandone le motivazioni, nonché sulla loro esclusione, e la quota di partecipazione;
– delibera le modifiche statutarie, compresa la proposta di scioglimento e di devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri in carica;
– approva, entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma delle Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio Consuntivo;
– nomina i membri del Comitato scientifico;
– delibera sul programma futuro di ricerche scientifiche previo parere del Comitato Scientifico; stipula le necessarie convenzioni con Istituzioni pubbliche e/o private, nazionali e/o estere che presentino le caratteristiche che più si adattano al tipo di ricerca prescelta, previo parere del Comitato scientifico;
– stabilisce il numero e l’entità delle borse di studio da assegnare;
– delibera gli acquisti;
– delibera l’accettazione di eventuali contributi, donazioni e lasciti con beneficio di inventario nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili determinandone il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statutarie dell’Ente;
– delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
– delibera altresì l’eventuale assunzione di personale con posizione giuridica e retributiva in ottemperanza le disposizioni vigenti per legge, che sarà retribuito ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 117/2017;
– può avvalersi di volontari da iscriversi in apposito registro se non occasionali e da asicurarre ai sensi dell’art. 18 del Codice TS. Le figure del volontario, le modalità e le finalità della sua attività e le condizioni del suo trattamento sono quelle descritte all’art. 17 del detto codice;
– esamina i provvedimenti d’urgenza del Presidente.
La gestione amministrativa e contabile dell’Ente, sia per quanto concerne l’impiego delle rendite, sia per quanto attiene allo svolgimento di altre attività non finanziate dalle rendite stesse, sarà attuata a mezzo regolare tenuta della contabilità così come previsto dalle disposizioni del Codice Civile che regolano la materia.
Art. 12 – Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione prestano la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle eventuali spese.
Art. 13 – Il Presidente:
– ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
– convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
– firma gli atti e quanto occorra per dare esecuzione alle deliberazioni;
– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove se necessario la riforma;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le Autorità;
– adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio;
– predispone il Programma dell’Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
– nomina procuratori determinandone le attribuzioni;
– esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancanza o di impedimento ne fa le veci il Vice Presidente, altrimenti il membro più anziano di norma.
Art. 14 – E’ nominato l’organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
Almeno un componente, o l’unico nominato, nell’Organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro.
Nel caso di Organo di controllo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti.
L’Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque esercizi, e comunque fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio ed è rieleggibile.
L’Organo di controllo:
a) vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità;
d) attesta, qualora redatto ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 117/2017, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Nel bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, debitamente documentate, eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.
Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.
I componenti dell’Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
L’organo di revisione, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. 117/2017.
È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.
Il Revisore legale dura in carica cinque esercizi, e comunque fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio ed è rieleggibile.
Il Revisore Legale, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.
Art. 15 – Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri che possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra gli studiosi della materia oggetto della ricerca svolta dalla Fondazione. I membri del Comitato scientifico durano in carica cinque esercizi, possono essere riconfermati e, comunque, decadono dalla carica alla scadenza del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.
Il Comitato:
1) esprime pareri ed indirizzi vincolanti sul programma futuro di ricerche scientifiche;
2) esprime parere sulle convenzioni;
3) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni del Comitato saranno tenute nella sede individuata dal detto organo e, nel corso della prima adunanza, verranno nominati il Presidente ed il segretario. Le deliberazioni del Comitato saranno adottate a maggioranza. Le convocazioni ed i processi verbali verranno effettuati in conformità a quanto già previsto per il Consiglio.
Art. 16 – La Fondazione si estingue:
– in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
– a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l’insufficienza di questi;
– a seguito di disposizioni dell’Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio.
Art. 17 – Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione e nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la devoluzione del suo patrimonio ad altro ente o a fini di pubblica utilità, in via prioritaria ad Enti con finalità analoghe a quelli istituzionali, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 49 del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 – Nell’eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio divenisse insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l’Autorità Governativa anziché dichiarare estinta la fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione, mantenendo per quanto possibile l’osservanza delle volontà dei fondatori.
Art. 19 – Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore.
ISCRIZIONE ALL’ALBO
La Fondazione è iscritta all’albo delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) presso il Ministero delle Finanze (comunicazione del 09/06/1999 prot. 60805) rientrando nella previsione di cui all’art. 10 Dlgs. 460/97 e nell’apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 L.23/8/1988 n.400 sulle attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale ( settore di attività 11).
REGISTRO PERSONE GIURIDICHE
In data 21 ottobre 1999 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Toscana con decreto n. 6216 ed ha effettuato l’iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Firenze il 12 Novembre 1999.
Nel 2006 è intervenuto lo scioglimento dell’Associazione Fiorentina Amici del Cuore e i suoi componenti sono stati invitati a supportare le iniziative e le finalità della Fondazione A.R.CARD.